Il prossimo 29 ottobre 2026 scade il termine per adeguarsi alle Linee guida del Garante privacy sull’utilizzo dei tracking pixel nelle email, adottate con il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, in applicazione dell’art. 122 del Codice privacy e del GDPR.

I tracking pixel sono piccole immagini, generalmente invisibili, inserite nei messaggi per rilevarne l’apertura. Possono consentire di conoscere chi ha aperto un’email, quando e quante volte, raccogliendo anche informazioni tecniche sul dispositivo utilizzato.

Chi deve effettuare la verifica

Sono interessate soprattutto le imprese che utilizzano piattaforme per newsletter, email marketing, CRM e comunicazioni automatiche, come Mailchimp, Brevo, HubSpot o servizi analoghi. Le funzioni di tracciamento potrebbero essere attive per impostazione predefinita, senza che l’impresa ne sia consapevole.

In via secondaria, è opportuno verificare anche la posta elettronica ordinaria: il semplice utilizzo delle email non implica necessariamente un tracciamento, ma il servizio o eventuali strumenti aggiuntivi potrebbero inserirlo. Suggeriamo quindi di chiedere al fornitore di posta o al referente informatico se nei messaggi inviati siano presenti tracking pixel e, in caso positivo, per quali finalità e con quali possibilità di disattivazione.

Cosa verificare concretamente

Vi chiediamo di confrontarvi con chi gestisce gli invii o con il fornitore della piattaforma per sapere:

  • se il sistema registra chi apre le email e chi clicca sui link contenuti nei messaggi, verificando entrambe le funzioni anche per le email inviate automaticamente dalla piattaforma;
  • se è possibile conoscere le aperture e le interazioni del singolo destinatario;
  • quali dati vengono raccolti, per quali finalità e per quanto tempo;
  • se il fornitore utilizza questi dati anche per finalità proprie;
  • se il tracciamento può essere disattivato oppure gestito in base alle scelte dei singoli destinatari.

Quando serve il consenso

Il monitoraggio individuale per valutare le campagne promozionali, personalizzare i messaggi o analizzare gli interessi dei destinatari richiede un consenso informato. Il consenso al tracking può essere compreso in quello alla ricezione delle comunicazioni promozionali, purché il tracciamento sia chiaramente descritto e la scelta sia libera e consapevole.

Deve comunque essere possibile revocare soltanto il tracciamento, continuando a ricevere le newsletter.

Sono previste deroghe per specifiche esigenze tecniche e di sicurezza, determinate comunicazioni istituzionali o di servizio e statistiche effettivamente anonime, alle condizioni indicate dal Garante. Non basta visualizzare statistiche complessive se il sistema monitora comunque le singole persone. Queste situazioni devono essere valutate caso per caso e resta necessario informare i destinatari.

Come procedere

Se il tracciamento non vi serve, suggeriamo di disattivarlo o farlo disattivare, controllando anche le campagne programmate e gli invii automatici.

Se intendete mantenerlo, potete trasmetterci la risposta del fornitore.  Valuteremo gli aggiornamenti necessari all’informativa, alla gestione dei consensi e delle revoche e alla documentazione privacy.

Particolare attenzione deve essere riservata alle piattaforme già utilizzate, nelle quali il tracciamento potrebbe essere attivo per impostazione predefinita. Occorre quindi verificarne le impostazioni e, se non sussistono le condizioni per un utilizzo legittimo, disattivare queste funzionalità fino al completamento degli adempimenti necessari sopra descritti.  Anche per i destinatari già iscritti alla newsletter, qualora sia necessario raccogliere un consenso specifico al tracciamento, gli invii potranno proseguire senza tracking pixel, purché legittimamente effettuati, fino all’acquisizione del consenso richiesto.

Se non utilizzate questi servizi e/o nelle vostre email non sono presenti tracking pixel, non è necessario inviarci alcuna comunicazione.

Per ulteriori approfondimenti scrivere una mail a servizioprivacy@sisinformatica.it.