Dal 27 settembre 2026 entrano in applicazione le nuove disposizioni sulle comunicazioni ambientali e sulla tutela dei consumatori. Il MIMIT ha fornito le prime indicazioni operative per accompagnare le imprese nell’adeguamento, con particolare attenzione alla gestione delle scorte già prodotte o immesse sul mercato.
Greenwashing per le aziende, ecco cosa cambia dal 27 Settembre
La nuova disciplina deriva dal decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che attua la direttiva europea 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e sul contrasto alle pratiche commerciali sleali. L’obiettivo è rafforzare l’affidabilità delle informazioni fornite ai consumatori, in particolare per quanto riguarda dichiarazioni, marchi e comunicazioni sulla sostenibilità ambientale e sociale.
A partire dal 27 settembre, pertanto, i beni prodotti o immessi sul mercato dovranno essere conformi alle nuove disposizioni in materia di comunicazioni ambientali. Non è stato previsto un vero e proprio periodo transitorio dalla normativa europea o nazionale. Il MIMIT, tuttavia, ha fornito alcune indicazioni per consentire una gestione ordinata dell’adeguamento, soprattutto rispetto ai prodotti e agli imballaggi che le imprese hanno già realizzato o acquistato.
Scorte e prodotti già realizzati: possibile un approccio graduale
Un aspetto particolarmente importante riguarda le scorte di prodotti già confezionati.
Per i beni durevoli già prodotti o immessi sul mercato prima del 27 settembre 2026, purché l’impresa sia in grado di dimostrarne la produzione o l’immissione in commercio antecedente a tale data, il MIMIT indica che l’adeguamento delle confezioni potrà avvenire al termine di un ragionevole periodo di “shelf life”, individuato orientativamente in sei mesi. Questo non significa, però, che le imprese possano rinviare ogni intervento.
Già dal 27 settembre è necessario adottare tutte le misure ragionevoli e proporzionate per assicurare il rispetto della nuova disciplina. Tra le possibili azioni indicate dal Ministero figurano:
- aggiornare il materiale pubblicitario e promozionale;
- coordinare e informare la rete di vendita;
- utilizzare, se necessario, etichette adesive per eliminare o correggere indicazioni non più conformi;
- fornire informazioni correttive nei punti vendita;
- intervenire sulle informazioni presenti nelle vetrine e nei canali di vendita online.
Per i prodotti deperibili, invece, l’esaurimento delle scorte sarà generalmente più rapido proprio per effetto della naturale scadenza dei beni.
Attenzione a claim, marchi e loghi “green”
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle affermazioni di sostenibilità ambientale o sociale e ai relativi marchi.
Secondo le indicazioni ministeriali, tali elementi possono essere utilizzati esclusivamente quando basati su schemi di certificazione riconosciuti da enti pubblici o adottati con decreto ministeriale, oppure quando inseriti nell’apposito registro nazionale dei marchi ambientali. Sono quindi esclusi marchi o loghi autoprodotti dalle aziende e non verificati. Il MIMIT richiama inoltre l’importanza del ricorso alla certificazione accreditata, quale strumento per assicurare adeguate condizioni di trasparenza e credibilità.
Nuovo avviso armonizzato obbligatorio per i venditori
Dal 27 settembre 2026 i venditori dovranno inoltre esporre obbligatoriamente il nuovo avviso armonizzato, sia nei negozi fisici sia nelle vendite online. L’avviso ha lo scopo di ricordare ai consumatori l’esistenza della garanzia legale minima di due anni per i beni venduti nell’Unione europea, fornendo attraverso un QR code ulteriori informazioni sui diritti del consumatore e sulle modalità di comportamento in caso di non conformità del bene. Il Ministero ha predisposto una sezione dedicata all’avviso armonizzato e all’etichetta armonizzata, dalla quale le imprese possono consultare gli elementi grafici e di contenuto e scaricare i relativi format. L’etichetta armonizzata, invece, riguarda la garanzia commerciale di durabilità, espressa in anni, che il produttore può eventualmente offrire gratuitamente al consumatore.
Cosa consigliamo alle imprese
CNA Toscana Centro invita le imprese associate a verificare tempestivamente:
- etichette e confezioni dei prodotti;
- claim e dichiarazioni ambientali utilizzati;
- eventuali marchi, bollini e loghi relativi alla sostenibilità;
- materiale pubblicitario, cataloghi e brochure;
- siti internet, e-commerce e schede prodotto;
- materiali e comunicazioni utilizzati dalla rete commerciale;
- presenza del nuovo avviso armonizzato nei punti vendita fisici e online.
Per le scorte antecedenti al 27 settembre è inoltre opportuno conservare la documentazione che consenta di dimostrare la data di produzione o di immissione sul mercato, elemento espressamente richiamato dalle indicazioni ministeriali per i beni durevoli.
Importante: l’approccio graduale indicato per la fase iniziale non costituisce una sanatoria per pratiche che risultavano già scorrette in base alla normativa precedente. Le dichiarazioni ambientali e le etichette di sostenibilità potevano infatti essere valutate anche sulla base della disciplina già vigente sulle pratiche commerciali scorrette.
CNA Toscana Centro è a disposizione delle imprese associate per approfondire le novità e supportarle nella verifica degli adempimenti applicabili alla propria attività.
Per ulteriori info: segreteria@cnaformazioneesicurezza.it




