L’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico con la delibera 786/2016/R/EEL, definisce tempistiche e modalità entro cui tutti i proprietari di impianti per la produzione di energia elettrica, dovranno provvedere obbligatoriamente alle tarature dei sistemi di interfaccia.

Soggetti a tale adempimento sono tutti gli impianti di potenza nominale superiore agli 11,08 kWp pena la sospensione di tutte le convenzioni attive(INCENTIVI in Conto Energia + SSP/RID).

I termini entro cui completare l’adeguamento dipendono dalla data dell’ultima verifica effettuata e dalla data di entrata in esercizio dell’impianto:

  • 30 settembre 2017 per impianti entrati in esercizio entro il 31.12.2009;

  • 31 dicembre 2017 per impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2012;

  • 31 marzo 2018 per Impianti entrati in esercizio dal 1° luglio 2012 al 31 luglio 2016;

  • entro 5 anni dalla data di attivazione.

Se, nel corso della vita dell’impianto, si è già provveduto al rinnovo della verifica in oggetto, la nuova prova dovrà essere effettuata entro 5 anni dall’ultima verifica documentata.

La comunicazione dell’avvenuto adeguamento deve essere effettuata al gestore di rete secondo le modalità previste da quest’ultimo.