Facendo seguito ai numerosi quesiti posti dalle imprese di impiantistica, si chiarisce che le attività consentite di cui all’Allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 si cumulano con quelle indicate nell’Allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020

Per questo, le attività di “commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico” così come quelle di “commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione”, pur se non ricomprese nell’Allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020, sono consentite.

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